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Pensiamo che sia opportuno pubblicare la proposta di legge legata al referendum sul Comune Unico. Le firme si possono raccogliere (sui moduli ufficiali timbrati dalla regione Toscana) fino al 2 gennaio 2011 quindi invitiamo tutti i Casentinesi a firmare nei vari gazebo che compariranno nelle piazze dl Casentino. La sfida è cominciata!Proposta di legg e r egionale di iniziativa popolare “Istituzione del Comune del Casentino mediante fusione dei Comuni già facenti parte della Comunità Montana del Casentino”.SommarioPreamboloArt.1- Istituzione del Comune del CasentinoArt.2- Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridiciArt.3- Commissario straordinarioArt.4- Estinzione della Comunità montanaArt.5- Organizzazione amministrativa provvisoriaArt.6- Vigenza degli attiArt.7- Statuto e regolamento di funzionamento del Consiglio comunaleArt.8- Partecipazione e decentramento dei serviziArt.9- MunicipiArt.10- Contributi statali e regionaliPreamboloIl consiglio regionaleVisti gli articoli 117 e 133 della Costituzione;Visti gli articoli 74 e 77 comma 2,dello Statuto regionale;Visto l’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);Vista la legge regionale 14 luglio 1972, n.19 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi);Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n.62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);Viste le firme di elettori raccolte sulla presente proposta di legge d’iniziativa popolare, nel numero prescritto dall’articolo 74 dello statuto;Visto l’ordine del giorno ….. con cui il Consiglio regionale ha espresso un orientamento favorevole all’approvazione della presente proposta di legge;Visto il risultato del referendum consultivo sull’istituzione del Comune del Casentino, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data …con il seguente esito: (votazione nei singoli territori)Considerato quanto segue:1. Il Casentino costituisce un sistema unitario sotto molteplici aspetti: naturale, storico, sociale culturale ed economico in cui le problematiche locali presentano le medesime caratteristiche di unitarietà, la risposta alle quali può provenire unicamente da un’azione di governo coesa ed univoca;2. l’attuale separazione amministrativa della valle del Casentino in tredici comuni genera ritardi ed inefficienza nell’azione della macchina amministrativa: appare pertanto sempre più necessaria l’eliminazione della frammentazione comunale e la creazione di un unico soggetto istituzionale, capace di assicurare la razionalizzazione e la semplificazione dell’organizzazione amministrativa e una adeguata riduzione della spesa pubblica;3. l’istituzione del Comune del Casentino, mediante la fusione dei tredici comuni esistenti che costituiscono oggi l’omonima comunità montana, e la contestuale estinzione dei comuni stessi e della comunità montana, rappresenta lo strumento ideale per superare le conflittualità e consentire un’efficiente azione di governo, da un lato valorizzando l’identità casentinese e il senso di appartenenza a quel territorio, dall’altro assicurando, attraverso adeguate forme di decentramento come i municipi, l’autonomia e la difesa delle esigenze specifiche locali;4. dalla data di istituzione del nuovo comune e fino all’insediamento dei nuovi organi a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate da un commissario straordinario;5. i sindaci dei comuni oggetto della fusione predispongono, d’intesa tra loro, entro il 31/12/2011 il modello di organizzazione amministrativa provvisoria del Comune del Casentino; nelle ipotesi in cui l’intesa non sia raggiunta e per quanto da essa non disposto, la competenza a provvedere è rimessa al commissario straordinario;6. fino all’approvazione dei corrispondenti atti del commissario straordinario e degli organi del Comune del Casentino restano vigenti gli atti normativi, gli strumenti urbanistici ed i bilanci dei comuni che li hanno approvati;7. al Comune del Casentino spettano i contributi già previsti dalle disposizioni statali, in caso di istituzione di un nuovo comune tramite fusione di comuni preesistenti, nonché i contributi previsti dalle disposizioni regionali vigenti che incentivano le forme associative di comuni;Approva la presente leggeArt. 1Istituzione del Comune del CasentinoÈ istituito, dalla data del 1 gennaio 2012, il Comune del Casentino mediante fusione dei Comuni di Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano e Talla, già facenti parte della Comunità montana del Casentino in Provincia di Arezzo.Alla data del comma 1, i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte ed i consigli comunali decadono dalle loro funzioni ed i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.Art. 2Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridiciIl Comune del Casentino subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei Comuni oggetto della fusione. Natural viagraIl personale dei Comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune del Casentino.Art. 3Commissario straordinarioFino all’insediamento dei nuovi organi del Comune del Casentino a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del Comune sono esercitate da un commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Regione.Nell’atto di nomina, e con successivi provvedimenti, il Presidente della Regione può impartite direttive a cui il commissario straordinario si attiene nello svolgimento dell’incarico.3. L’indennità ed i rimborsi delle spese sostenute dal commissario sono esclusivamente a carico del Comune del Casentino.Art. 4Estinzione della Comunità montanaAlla data dell’articolo 1, comma 1, la Comunità montana del Casentino è estinta. I suoi organi decadono dalle loro funzioni ed i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.Tutti i beni mobili e immobili, i rapporti giuridici attivi e passivi, il personale e le funzioni proprie della estinta Comunità montana sono trasferiti alla Provincia di Arezzo.Le funzioni delegate alla Comunità montana dai Comuni oggetto della fusione, i beni mobili e immobili ad essa conferiti a qualsiasi titolo dai medesimi ed il personale degli stessi Comuni comandato o comunque posto alle dipendenze funzionali della Comunità montana rientrano nella titolarità del Comune del Casentino.Tutti gli atti della estinta Comunità montana continuano ad applicarsi fino a diversa determinazione da parte della Provincia di Arezzo.Art. 5Organizzazione amministrativa provvisoriaEntro il 31 dicembre 2011, i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune del Casentino ed il relativo impiego del personale ad esso trasferito, fermi restando i livelli di inquadramento e retributivi.Per quanto non disposto dall’intesa di cui al comma 1 o in assenza di essa, decide il commissario straordinario.Se non diversamente disposto dall’intesa di cui al comma 1, la sede provvisoria del Comune del Casentino è situata presso la sede dell’estinto Comune di Bibbiena, fino all’approvazione dello statuto del Comune del Casentino.Le disposizioni definite dall’intesa di cui al comma 1 e dal commissario straordinario restano in vigore fino alla loro espressa abrogazione o comunque fino all’approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune del Casentino.Art. 6Vigenza degli attiTutti gli atti normativi e dispositivi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici ed i bilanci dei Comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2011 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali ed alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario straordinario e degli organi del Comune del Casentino.Art. 7Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunaleGli organi del Comune del Casentino, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.Fino all’entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune del Casentino si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell’estinto Comune di Bibbiena vigenti alla data del 31 dicembre 2011.Art. 8Partecipazione e decentramento dei serviziLo statuto del Comune del Casentino prevede che alle comunità dei Comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.Lo statuto del Comune del Casentino prevede la possibilità che le sedute degli organi collegiali si svolgano anche al di fuori della sede comunale e che gli uffici siano dislocati su tutto il territorio comunale.Art.9MunicipiLo statuto del Comune del Casentino può prevedere l’istituzione di municipi negli ambiti territoriali corrispondenti ai Comuni oggetto della fusione, quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l’identità storica delle comunità locali, di realizzare il decentramento, di gestire le funzioni ad essi delegate dal Comune.I municipi costituiscono circoscrizioni di decentramento ai fini della gestione dei beni frazionali di uso civico la cui titolarità spetta alle comunità di originaria appartenenza.Il funzionamento di ciascun municipio è affidato a un comitato di gestione composto da un prosindaco e da un minimo di due ad un massimo di quattro consultori, eletti fra i cittadini residenti nella circoscrizione del municipio in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.La carica di sindaco, assessore e consigliere comunale del Comune di cui fa parte il municipio è incompatibile con la carica di componente del comitato di gestione.Lo statuto comunale stabilisce:il numero dei componenti di ciascun comitato di gestione entro i limiti di cui al comma 2;le forme per l’elezione dei componenti del comitato di gestione, a suffragio universale diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale;le funzioni del comitato di gestione.Art. 10Contributi statali e regionaliIl Comune del Casentino è titolare dei contribuiti previsti per i Comuni istituiti per fusione di Comuni preesistenti dalla normativa statale e dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni) e relative disposizioni di attuazione.Relazione illustrativa della proposta di leggeLa presente proposta di legge d’iniziativa popolare è finalizzata all’istituzione del Comune del Casentino tramite la fusione dei tredici comuni oggi esistenti in quel territorio, a far data dal 1 gennaio 2012.La frammentazione amministrativa è, infatti, causa di inefficienza, ritardi, scarsa capacità di programmazione e pianificazione e sostanzialmente costituisce un limite ad un’azione di governo incisiva nell’ambito di un territorio, peraltro, caratterizzato da un sistema unitario a livello naturale, sociale, culturale e soprattutto economico.L’istituzione di un solo comune, a fronte dei tredici esistenti, garantisce al nuovo ente locale un ruolo ed una capacità amministrativa che i singoli, tredici comuni, assieme considerati non possiedono.Alla semplificazione amministrativa si accompagna, verosimilmente, una consistente riduzione della spesa pubblica, una maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici ed una riduzione dei loro costi, una più forte posizione del nuovo comune nell’ambito dei rapporti con gli altri enti locali e con i soggetti istituzionali ed, infine, l’attribuzione a quest’ultimo di contributi statali e regionali.La proposta di legge prevede, contestualmente all’istituzione del nuovo comune, l’estinzione dei comuni preesistenti e della comunità montana che essi costituivano (artt. 1 e 4), la successione del Comune del Casentino in tutti i rapporti attivi e passivi e nella proprietà dei beni dei comuni oggetto di fusione (articolo 2). La Provincia di Arezzo succede invece nelle funzioni, nei rapporti e nei beni della Comunità montana del Casentino (art.4).E’ altresì prevista la possibilità che lo statuto comunale del nuovo ente istituisca municipi e ne disciplini la composizione ed il funzionamento (art.9), mentre la previsione nello statuto di forme di decentramento è direttamente stabilita dalla legge (art..Numerose disposizioni (artt. 3, 5, 6) provvedono a regolare la fase di transizione dall’attuale assetto all’istituzione del nuovo ente, fase gestita da un commissario straordinario di nomina regionale (art.3), sulla base degli atti normativi ed amministrativi, gli strumenti urbanistici ed i bilanci (art.6), vigenti alla data del 1/1/2012.L’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune del Casentino e l’impiego del personale ad esso trasferito è oggetto di una specifica intesa tra i sindaci dei comuni oggetto della fusione, che vi provvedono entro la data di istituzione del nuovo comune . Se l’intesa non viene raggiunta o si configura come parziale, la competenza a decidere nel merito passa al commissario straordinario.La sede provvisoria del Comune del Casentino è situata a Bibbiena.
Il babbo del sottoscritto insieme ad altri "volenterosi" (responsabili non mi pare il caso di usarlo, grazie scillipoti per averci tolto una parola dal lessico quotidiano) di stia e pratovecchio sta portando avanti la causa della fusione fra pratovecchio e stia.Non ho alla mano tutti i dati ma la convenienza di questa unione è pressochè totale, sotto ogni punto di vista.Sabato pomeriggio c'è stato un incontro a tal proposito all'antei di pratovecchio, qualcuno c'era per caso? Quello che mi è stato detto è che sono tutti d'accordo TRANNE.. il sindaco di pratovecchio (che è uno di SOCI !?!?!?!).#follia #sapevatelo
vien via??!!